{"id":8491,"date":"2008-11-20T00:00:00","date_gmt":"2008-11-19T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ippr.it\/normativa\/gpp-acquisti-verdi\/circolari-i-contratti-pubblici-e-la-tutela-dellambiente\/"},"modified":"2008-11-20T00:00:00","modified_gmt":"2008-11-19T23:00:00","slug":"circolari-i-contratti-pubblici-e-la-tutela-dellambiente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ippr.it\/en\/normativa\/gpp-acquisti-verdi\/circolari-i-contratti-pubblici-e-la-tutela-dellambiente\/","title":{"rendered":"CIRCOLARI &#8211; I Contratti Pubblici e la tutela dell&#8217;Ambiente"},"content":{"rendered":"<h1 align=\"justify\">I CONTRATTI PUBBLICI E LA TUTELA DELL&#8217;AMBIENTE<\/h1>\n<p align=\"justify\">\nL&#8217;interesse  ambientale pu\u00f2 influenzare in vario modo la scelta del contraente nei  contratti pubblici e tutte le fasi che li precedono e accompagnano  nell&#8217;esecuzione.\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\n\u00c8 questa una <strong>importante novit\u00e0 contenuta nel codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 <\/strong>) in attuazione delle Direttive comunitarie 2004\/17 e 2004\/ 18.\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\nIn  concreto ci\u00f2 significa, ad esempio, che nell&#8217;acquisto di arredo urbano  in materie plastiche la stazione appaltante potrebbe dare preferenza a  quelli meno inquinanti o nella fornitura di contenitori in plastica si  potrebbe indirizzare la scelta verso quelli in materiale da riciclo,  ecc.\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\nSi capisce subito la delicatezza dei problemi che ci\u00f2 pone: <strong>un interesse ambientale <\/strong>, non economico, <strong>pu\u00f2 determinare la preferenza per un&#8217;offerta di maggior costo <\/strong>.\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\nE&#8217;  noto che il sistema dell&#8217; \u00abofferta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa\u00bb  consente di adottare parametri di convenienza diversi da quello che  attiene al prezzo, ma si era trattato fino a qualche tempo fa di  parametri comunque di rilievo economico, come ad esempio minori spese  di manutenzione e cos\u00ec via.\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\nA questa novit\u00e0 si \u00e8 pervenuti per due vie.\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\nLa  prima \u00e8 che tutto il sistema della nuova normativa sugli appalti \u00e8  ispirato al criterio di consentire alle stazioni appaltanti una  maggiore elasticit\u00e0 (trasferendo anche ai settori ordinari normative  prima previste solo per quelli speciali e introducendo forme ulteriori  di elasticit\u00e0).\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\nNon meraviglia quindi il rilevante elenco contenuto nell&#8217;art. 83 del codice (artt. 53 e 55 Direttive 2004\/18 e 2004\/17) dei <strong>criteri di valutazione dell&#8217;offerta <\/strong>,  che \u00e8 solo esemplificativo e comprende voci suscettibili di valutazioni  ampiamente discrezionali, come ad esempio le \u00abcaratteristiche  estetiche\u00bb.\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\nLa seconda via  che ha determinato questa evoluzione \u00e8 da connettersi alla emersione  dell&#8217;interesse ambientale che ha determinato negli ultimi decenni una  normativa decisamente di favore.\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\nCi\u00f2  spiega come nell&#8217;elenco dei criteri di valutazione dell&#8217;offerta siano  state incluse le \u00abcaratteristiche ambientali e il contenimento dei  consumi energetici e delle risorse ambientali dell&#8217;opera o del  prodotto\u00bb.\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\nVa detto, per  altro, che, cos\u00ec come \u00e8 avvenuto in generale per l&#8217;insieme della  materia ambientale, la tutela normativa era stata preceduta da quella  giurisdizionale.\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\nSia  nell&#8217;ordinamento interno, sia in quello comunitario, le pronunce della  Cassazione, della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia  europea avevano stabilito principi aventi valore normativo prima che la  legislazione ordinaria, costituzionale ed europea li prevedessero.\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\nQueste  sentenze hanno stabilito che il valore dell&#8217;ambiente consente di  derogare al principio fondamentale sulla base del quale \u00e8 nata l&#8217;Unione  europea, il mercato unico e concorrenziale secondo parametri economici.  Con riferimento esplicito al settore degli appalti l&#8217;importante  sentenza Concordia Bus &#8211; Finlandia del 17 settembre, 2002 (c 513\/99)  aveva stabilito che un Comune, nello scegliere l&#8217;aggiudicatario di una  gara per la gestione di un servizio di trasporto pubblico;. ben poteva  inserire nel bando un punteggio preferenziale per l&#8217;azienda che  utilizzasse mezzi di trasporto meno inquinanti, nulla rilevando,  inoltre, che la gara fosse stata vinta proprio da un&#8217;azienda di  propriet\u00e0 dello stesso Comune.\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\nI  rischi di un abuso dell&#8217;interesse ambientale per esercitare improprie  discrezionalit\u00e0 con effetti discriminanti sono stati tenuti ben  presenti dalla Corte di Giustizia che in varie sentenze non ha mancato  di porre dei limiti e in particolare la necessaria inerenza del  criterio di preferenza all&#8217;oggetto del bando, la certezza e oggettivit\u00e0  dei parametri utilizzati, il divieto di pratiche discriminatorie.\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\nGli orientamenti della Corte di Giustizia hanno trovato applicazione al di l\u00e0 dei casi specifici che le erano stati sottoposti.\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\n\u00a0\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\n<strong>DALLA COMUNICAZIONE INTERPRETATIVA DELLA COMMISSIONE DEL 2001 AL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI<\/strong>\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\nNel 2001, e quindi gi\u00e0 prima delle direttive del 2004, si \u00e8 avuta la <strong>Comunicazione  interpretativa della Commissione, su possibilit\u00e0 di integrare  considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici (4 luglio  2001, com. 274 <\/strong>) alla quale ha poi fatto seguito, nel 2005, e  quindi dopo le direttive, un vero e proprio Manuale sugli appalti  pubblici ecocompatibili\u00bb.\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\nIl  Manuale, elaborato dagli uffici e quindi non vincolante (a differenza  della Comunicazione) per la Commissione e tanto meno, come \u00e8 ovvio, per  la Corte di Giustizia fa proprio un chiaro orientamento ambientalista,  come \u00e8 evidente gi\u00e0 dal titolo: <em>Acquistare verde! <\/em>\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\nIn  questo documento si sottolinea che le stazioni appaltanti hanno una  ampia discrezionalit\u00e0 nel definire l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto e nello  stabilire le prescrizioni tecniche e i criteri di selezione e di  aggiudicazione e si suggerisce agli Stati membri di fare un uso  migliore degli appalti per favorire prodotti e servizi compatibili con  l&#8217;ambiente.\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\nSi \u00e8 cos\u00ec giunti al <strong>Codice degli Appalti pubblici <\/strong> che, recependo fedelmente (per questo profilo) le direttive, contiene varie norme che stabiliscono che:\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\n. tra i <strong>requisiti <\/strong> di capacit\u00e0 tecniche il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale (art. 40);\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\n. le <strong>capacit\u00e0 <\/strong> tecniche e professionali dei fornitori e dei prestatori di servizi  possono comprendere, unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal  regolamento, delle misure di gestione ambientale che l&#8217;operatore potr\u00e0  applicare durante la realizzazione dell&#8217;appalto (art. 42);\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\n. le <strong>stazioni <\/strong> appaltanti possono richiedere certificazioni ambientali (art.44);\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\n. ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina <strong>i fattori ponderali <\/strong> da assegnare ai \u00abpesi\u00bb\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 o \u00abpunteggi\u00bb in modo da valorizzare  la qualit\u00e0, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e  funzionali e le\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 caratteristiche ambientali (art. 53);\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\n. ogni qualvolta sia possibile, le <strong>specifiche tecniche <\/strong> devono essere definite in modo da tener conto della tutela ambientale,  e in tal caso possono essere definite le ecoetichettature necessarie  (art: 68);\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\n. le stazioni appaltanti possono esigere <strong>condizioni particolari per l&#8217;esecuzione del contratto <\/strong> che possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali (art. 69);\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\n. il <strong>profilo ambientale <\/strong> pu\u00f2 essere indicato nei bandi fra i criteri di valutazione dell&#8217;offerta  economicamente pi\u00f9 vantaggiosa (art. 83, prima citato);\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\n. nella progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori il progetto preliminare definisce <strong>le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori <\/strong> anche con riferimento ai profili ambientali e all&#8217;utilizzo dei  materiali provenienti dalle attivit\u00e0 ,di riuso e riciclaggio (art.  93).\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\nLo schema di  regolamento, che per altro \u00e8 ancora in fase di approvazione, contiene  all&#8217;art. 290 i criteri di applicabilit\u00e0 delle misure di gestione  ambientale.\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\nCome si vede,  tutte le fasi del contratto, da quelle preliminari alla scelta del  contraente e alla esecuzione, possono, e in qualche caso devono,  prendere in considerazione la rilevanza dell&#8217;interesse ambientale.\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\nNon  mancheranno al riguardo incertezze interpretative e controversie  giurisdizionali, ma il quadro d&#8217;insieme appare gi\u00e0 sufficientemente  definito.\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\n\u00a0\n<\/p>\n<p>\n Gli allegati e il testo completo della circolare sono a disposizione dei Soci IPPR, <a href=\"mailto:info@ippr.it\">info@ippr.it<\/a> .<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I CONTRATTI PUBBLICI E LA TUTELA DELL&#8217;AMBIENTE <\/p>\n<p>L&#8217;interesse  ambientale pu\u00f2 influenzare 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