PSV da raccolta differenziata: per materiali e prodotti dal 30 al 100% polimeri derivati da raccolta differenziata le cui specifiche sono definite dal DM 203/03 sugli Acquisti Pubblici Verdi (GPP) nonché dalla circolare del Ministero dell’Ambiente 4 agosto 2004. Per le sole materie prime post-consumo è richiesta la conformità alle norme UNI della serie 10667 come applicabili.

PSV da scarto industriale: per materiali e prodotti derivati da rifiuti industriali nelle stesse percentuali previste per il marchio PSV da raccolta differenziata (30-100%). Per le sole materie prime seconde pre-consumo è richiesta la conformità alle norme UNI della serie 10667 come applicabili.

PSV Mix Eco: per materiali e prodotti ottenuti da miscele di materiali derivanti da raccolta differenziata e/o da scarto industriale che rispettino un contenuto di materie plastiche da riciclo nella misura minima del 30%.

PSV Food: per materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti.
Il Marchio “,PSV Food” è rilasciato nei seguenti casi:

  • materie plastiche post consumo e manufatti realizzati con tali materie secondo quanto previsto dal DM 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti o materie plastiche da riciclo soggette ad autorizzazione secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 282/2008;
  • manufatti fabbricati utilizzando ritagli di plastica e/o scarti della produzione conformi al Regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
  • manufatti in cui la plastica riciclata post consumo è utilizzata dietro una barriera funzionale in plastica vergine, conformemente al Regolamento (UE) n. 10/2011.

PSV Bag: certifica il contenuto e la rintracciabilità di plastica riciclata nelle borse riutilizzabili

PSV Sottoprodotto: Certifica materiali plastici gestiti come sottoprodotti (ossia residui, sfridi e scarti industriali plastici pre-consumo derivanti sia dalla produzione, sia dalla trasformazione dei polimeri, effettivamente utilizzati nel corso dello stesso o di un successivo processo di lavorazione delle materie plastiche da parte del produttore o di terzi, senza ulteriori trattamenti diversi dalla normale pratica industriale,  poiché già rispondenti ai requisiti merceologici del settore, per ulteriori attività di produzione/trasformazione delle materie plastiche) e/o materiali e/o semilavorati e/o manufatti realizzati con sottoprodotti.

Contenuto minimo di sottoprodotto  ≥ 5%

È fatta salva la possibilità di riduzione di tale percentuale previa autorizzazione da parte di IPPR in presenza di specifiche disposizioni tecniche o normative.

Si intende quale pre-requisito inderogabile per la certificazione il rispetto di quanto previsto all’ art. 184 bis del dlgs 152/2006.