In vigore il nuovo Codice Appalti, cosa cambia per il GPP

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10) il nuovo Codice degli appalti con Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. Tra le novità salienti, l’introduzione dell’offerta economicamente più vantaggiosa come criterio principale di valutazione delle offerte (art. 95). Ecco cosa cambia per il Green Public Procurement – GPP.

Art.95. Possono essere utilizzati come criteri premianti dell’offerta:

  • la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, rating di legalità, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;
  • il possesso di un marchio Ecolabel UE in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;
  • la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell’azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione CE n. 2013/179/UE.

Art. 96 – Viene introdotta la possibilità di valutare le offerte sulla base del costo del ciclo di vita inteso come i costi sostenuti dall’amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:

  • costi relativi all’acquisizione;
  • costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
  • costi di manutenzione;
  • costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;
  • costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato.


Art. 34 – Viene ribadito l’obbligo dell’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) approvati, di quelli che verranno aggiornati e di quelli che verranno in futuro definiti.

 

Art. 50 – Introduce le clausole sociali nel bando di gara e negli avvisi.

 

Art. 93 – Permette agli operatori economici certificati ISO14001, certificati SA 8000 , certificati OHSAS 18001 , certificati UNI CEI EN ISO 5000 o UNI CEI  11352 (per le ESCO), registrati EMAS o che offrano prodotti Ecolabel UE di ridurre il deposito cauzionale.

 

Infine l’art. 87 si occupa della certificazione delle qualità ambientali indicando le modalità di verifica e rispondenza nelle offerte della qualità ambientale. In particolare, qualora le stazioni appaltanti richiedano certificazioni relative ai requisiti riportati nei CAM, devono fare  riferimento  a  organismi  di  valutazione della conformità accreditati ai sensi del Regolamento  (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  in  conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000.

 

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Fonte: AcquistiVerdi.it