R-PET PER ALIMENTI: PUBBLICAZIONE DEL DECRETO 20 SETTEMBRE 2013, N.134 DI AGGIORNAMENTO DEL D.M. 21 MARZO 1973

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 5 dicembre 2013 il decreto 20 settembre 2013 , n. 134 di aggiornamento del D.M. 21 marzo 1973 recante “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale” limitatamente a bottiglie e vaschette in polietilentereftalato riciclato.

Il decreto amplia le possibilità d’uso dell’ R-PET introdotta con i precedenti decreti di aggiornamento del D.M. 21 marzo 1973 (Decreto 18 maggio 2010, n. 113 e Decreto 9 luglio 2012, n. 139) estendendo in particolare il suo utilizzo dalle bottiglie per acqua minerale naturale e bevande analcoliche alle bottiglie e vaschette destinate al contatto con tutti i tipi di alimenti per conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore, con o senza riempimento a caldo.

Così come previsto dai precedenti  decreti di aggiornamento sopra citati anche il in nuovo decreto riporta specifici requisiti riferiti all’uso dell’R-PET e in particolare:

–        la materia plastica di recupero sia costituita da bottiglie in PET originariamente idoneo e destinato al contatto con alimenti;

–        i produttori di bottiglie e di vaschette per alimenti impieghino un R-PET prodotto da un processo di riciclo in grado di garantire la conformità dell’oggetto finito a quanto previsto dall’art. 3 del regolamento CE n. 1935/2004;

–        il processo di riciclo che fornisce l’R-PET sia inserito nel “Registro delle domande valide per l’autorizzazione del processo di riciclo” sottoposte all’EFSA ai sensi dell’art. 13 del regolamento CE n. 282/2008.

Inoltre le bottiglie devono contenere almeno il 50% di PET vergine mentre le vaschette in R-PET non possono essere utilizzate in forno convenzionale o in forno a microonde.

I produttori di bottiglie e vaschette conformi al nuovo decreto devono notificare all’Autorità sanitaria territorialmente competente l’impiego di PET riciclato indicando, condizione finora non prevista, il numero di Registro della domanda valida per l’autorizzazione sottoposta all’EFSA.

Le nuovo disposizioni che regolano l’uso dell’R-PET per alimenti si applicano fino alla data di adozione delle decisioni comunitarie previste dal Regolamento CE n. 282/2008.

Il decreto entrerà in vigore a partire dal prossimo 20 dicembre e premia la richiesta presentata da CIER – Compagnia Italiana di Ecologia e Riciclaggio Srl  finalizzata ad ottenere un ampliamento d’uso dell’R-PET nella produzione di materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti.

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