CIRCOLARE 01-08-12: Nuova Direttiva sui rifiuti elettrici ed elettronici

Come già segnalato lo scorso 24 luglio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE n. L 197 la nuova Direttiva sui Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – RAEE (Direttiva 2012/19/UE). La nuova Direttiva ha introdotto alcune novità rispetto  alla  precedente  Direttiva del 2002 (Direttiva 2002/96/CE) che è stata recepita in Italia dal Dlgs 151/2005. La nuova Direttiva dovrà essere recepita  dagli  Stati  membri  entro  il  14 febbraio 2014 e, come è noto, bisognerà  attendere  l’inserimento di tale Direttiva in una delle prossime Leggi Comunitarie.

Di seguito le principali novità della nuova Direttiva.

Campo di applicazione

La  nuova  Direttiva  prevede  un campo di applicazione “aperto” a tutte le apparecchiature  elettroniche  prevedendo, tuttavia, un periodo transitorio fino al 14 agosto 2018. Infatti, fino a quella data, la Direttiva interessa le  AEE  che  rientrano nelle categorie dell’Allegato I: si tratta delle 10 categorie  di  AEE  già  rientranti  nel campo di applicazione dell’attuale normativa con l’aggiunta dei   pannelli fotovoltaici. Dal 15 agosto 2018 la Direttiva  sarà applicata a tutte le AEE come indicate negli allegati III e IV, estendendo ulteriormente il campo di applicazione.

Alcune  apparecchiature  continueranno  a  essere  escluse  (es:  strumenti industriali  di grandi dimensioni, istallazioni fisse di grandi dimensioni, mezzi di trasporto, macchine mobili non stradali ecc.)

Definizione di produttore di AEE e rappresentante autorizzato La  definizione di produttore riportata nella nuova direttiva è relativa ad una persona fisica o giuridica stabilita nello Stato Membro in cui fabbrica o  immette  sul  mercato  l’apparecchiatura  AEE (fatto salvo il caso delle vendite  a  distanza).  La  Direttiva  prevede la figura di “rappresentante autorizzato” nel caso di produttore stabilito in altro Stato membro.

Nuovi obiettivi di raccolta  e metodologia di calcolo La nuova Direttiva introduce modifiche relative agli obiettivi di raccolta:

–          Viene  mantenuto l’attuale tasso medio di raccolta (4kg/abitante per anno) fino al 31 dicembre 2015.

–          Dal  2016  il tasso minimo di raccolta che gli Stati Membri dovranno soddisfare  è  pari al 45% del peso medio delle AEE immesse sul mercato nello stesso Stato Membro nei tre anni precedenti.

–          Dal 2019, gli Stati Membri potranno scegliere tra l’obiettivo del 65% del  peso  medio delle AEE immesse sul mercato o in alternativa all’85%  del peso dei RAEE prodotti nel territorio di tale Stato Membro.

Obblighi di ritiro da parte dei distributori

Relativamente  agli  obblighi  di  ritiro  da  parte  dei  distributori  si evidenzia   che   la   nuova  Direttiva  introduce  l’obbligo  di  ritirare gratuitamente  i  RAEE di piccolissime dimensioni (es. telefonini) presso i punti   vendita  di  superficie  superiore  a  400  m2  o  nelle  immediate prossimità.  Resta  invariato  il  criterio  “uno  contro uno” per le altre tipologie di AEE.

Preparazione al riutilizzo

La  Direttiva attribuisce priorità alla preparazione al riutilizzo dei RAEE e  successivamente  al recupero. Al fine di ottimizzare la preparazione per il  riutilizzo  dei  RAEE,  gli  Stati Membri incoraggiano gli impianti o i centri  di raccolta a prevedere, prima di ogni ulteriore trasferimento,  la separazione  dei  punti di raccolta dei RAEE da preparare per il riutilizzo dagli altri RAEE.

 

Registrazione, informazioni e comunicazioni La  Direttiva  stabilisce  che  la Commissione europea adotti provvedimenti attuativi  per  l’armonizzazione  dei  registri  dei produttori, il formato della  registrazione  e  delle  comunicazioni  e  per  la   frequenza delle comunicazioni al registro.

Nuova Direttiva RoHS

Informiamo inoltre che nel luglio del 2011  (Gazzetta Ufficiale UE n. L 174 del  1  luglio  2011)  è  stata  pubblicata  la nuova direttiva RoHS  sulla restrizione    all’uso    di    determinate   sostanze   pericolose   nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche- Direttiva 2011/65/UE.

La  nuova  Direttiva,  una  volta  recepita negli ordinamenti nazionali (il termine  è  il 3 gennaio 2013), sostituirà la Direttiva 2002/95/CE recepita in  Italia,  insieme  alla  Direttiva  RAEE,   dal  Dlgs 151/2005. La nuova Direttiva  è  inserita  nella  bozza  di Legge Comunitaria 2011 attualmente all’esame del Senato.

Campo di applicazione

La  nuova  RoHS  si  presenta  come  una direttiva a sé stante, non creando collegamenti  diretti  con la direttiva RAEE, come avviene attualmente.  Ad esempio  il  campo  di  applicazione  è  stato  ampliato,  dato che alle 10 categorie   di  AEE  attualmente  interessate,  viene  aggiunta  una  nuova categoria  che  di  fatto include tutte le AEE (“11. Altre Aee non comprese nelle categorie sopra elencate”).

Prevenzione

Principale  scopo  della  Direttiva  resta  quello  di garantire che le AEE immesse  sul  mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro   riparazione,   al   loro   utilizzo,  all’aggiornamento  delle  loro funzionalità  o  al  potenziamento  della  loro capacità, non contengano le sostanze  elencate  nell’allegato  II  (le stesse disciplinate dall’attuale normativa):

    •         piombo 0,1%;

    •         mercurio 0,1%;

    •         cadmio 0,01%;

    •         cromo esavalente 0,1%;

    •         bifenili polibromurati (PBB) 0,1%;

    •         eteri di defenile polibromurato (PBDE) 0,1%.

Si  evidenzia  però  che  tale  divieto  si applicherà anche ai dispositivi medici  e  agli  strumenti  di monitoraggio e controllo precedentemente non rientranti nel campo di applicazione.

Analogamente  alla  norma  in vigore,  anche la nuova RoHS  prevede diverse esenzioni    sia    per   quanto   riguarda   determinate    tipologie   di apparecchiature,  sia  per  quanto  riguarda  specifiche applicazioni delle sostanze indicate.

Inoltre  viene  prevista  una  metodologia per la possibile revisione delle restrizioni   esistenti  (anche  su  richiesta  di  un  produttore)  e  per l’introduzione di nuove restrizioni.

Dichiarazione di conformità

La  Direttiva  prevede  indicazioni e regole precise per quanto riguarda la dichiarazione  di  conformità  delle AEE e l’apposizione della marcatura CE sull’apparecchiatura  prima dell’immissione sul mercato.