Vi informiamo che è stato finalmente pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 107 della Gazzetta Ufficiale n.95 del 26 aprile 2011 il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 febbraio 2011 – Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dell’articolo 14 bis del decreto legge 1 luglio 2009, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102.
Segnaliamo inoltre gli aggiornamenti pubblicati nei giorni scorsi nel portale www.sistri.it:
– è stata resa disponibile in data 26/04/2011 la versione 2.4 del Manuale Operativo, in cui è stata aggiunta la procedura per la gestione degli autoveicoli fuori uso (ELV);
– sono state rese note le istruzioni relative alla procedura per la restituzione dei dispositivi elettronici in caso di cessazione attività che riportiamo di seguito:
1. Dispositivi USB: dopo aver comunicato a Sistri l’avvenuta variazione, contattando il numero 800 00 38 36 oppure, accedendo all’applicazione “Gestione Aziende” (disponibile a breve) nell’area autenticata del portale SISTRI, a seguito di riscontro con il Registro delle Imprese il dispositivo verrà disattivato dal SISTRI. L’impresa invierà dunque il dispositivo USB attraverso raccomandata A/R a SISTRI – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma. Per quanto riguarda il caso specifico della cessazione di un’attività o di un ramo di azienda, si ricorda che in ottemperanza dell’articolo 178 e dell’articolo 188 comma 1 del D.Lgs 152/2006 sulla responsabilità del produttore nella gestione dei rifiuti, dovrà comunque essere garantita la corretta gestione dei rifiuti da parte del produttore. In altre parole, la cessazione del ramo d’azienda o dell’attività (e quindi la restituzione dei Token) presuppone che tutti gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti siano stati ottemperati. Si fa presente che qualora il dispositivo USB risultasse non funzionante l’utente dovrà corrispondere le sanzioni previste dal DM.
2. Black Box: in relazione alle Black Box si fa riferimento alla circolare dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del 28 febbraio 2011. La Black Box verrà ritirata da SISTRI presso l’officina stessa che ha provveduto alla sua disinstallazione. Si fa presente che qualora la black box risultasse non funzionante l’utente dovrà corrispondere le sanzioni previste da DM.
3. Video sorveglianza: in caso di cessazione delle attività di conferimento l’impresa dovrà comunicare al SISTRI all’indirizzo mail discariche@sistri.it tale circostanza. Il ministero e il NOE effettueranno tutte le necessarie verifiche dando seguito alle opportune azioni.
4. Nel caso di cessione dell’azienda o del ramo d’azienda aventi ad oggetto l’esercizio delle attività per le quali è obbligatorio l’uso dei dispositivi. In tale ipotesi il soggetto acquirente dell’azienda o del ramo d’azienda dovrà iscriversi al SISTRI, o modificare la propria iscrizione qualora già iscritto, entro dieci giorni dalla comunicazione al Registro delle imprese dell’atto di cessione dell’azienda o del ramo di azienda e provvedere al ritiro dei dispositivi seguendo la procedura indicata negli Allegati IA e IB.” L’impresa cedente dovrà provvedere alla riconsegna dei dispositivi secondo le modalità riportate nel punto 1.
5. Nel caso di apertura di una nuova unità locale o di variazione del processo produttivo che rendono obbligatoria l’iscrizione di un’unità locale precedentemente non soggetta a iscrizione, sarà necessario iscrivere la stessa al SISTRI prima di dare avvio alle nuove attività. In pratica, ove si manifestasse la necessità di variazione di dati aziendali, andrà contattato il SISTRI al numero 800 05 08 63 o accedendo all’applicazione “Gestione Aziende” (disponibile a breve) nell’area autenticata dell’utente.
– sono state comunicate le modalità per allineare il registro cronologico alle giacenze reali prima del 1 giugno 2011 attraverso:
· l’annullamento delle operazioni effettuate per attività di test: entro la mezzanotte del 31 maggio 2011 gli utenti dovranno selezionare ed annullare singolarmente le registrazioni del registro cronologico effettuate per attività di test, che intendono rendere inefficaci.
· l‘inserimento nel sistema delle giacenze reali: entro la mezzanotte del 31 maggio 2011, una volta annullate le registrazioni effettuate per modalità di test secondo la procedura descritta al punto precedente, tutte le giacenze reali dovranno essere caricate sul registro cronologico del Sistri. Questo può essere fatto con una unica operazione di carico per codice CER, o con più operazioni di carico per codice CER, in funzione delle esigenze organizzative dell’impresa.
Cogliamo infine l’occasione per sollecitare tutti i Soci iscritti a SISTRI che non abbiano ancora impiegato o testato i propri dispositivi USB a effettuarne l’utilizzo al più presto, poiché dal 1° giugno 2011 con l’entrata in vigore del SISTRI entreranno in vigore ufficialmente anche le relative sanzioni.