Che il provvedimento risultasse in palese conflitto con la normativa europea era fin troppo chiaro, tranne forse a coloro i quali hanno suggerito tale norma.
La nuova legge, all’articolo 9, cancella infatti il terzo periodo del comma 3 dell’art.194 codice ambientale, di recente introdotto dall’art.24, comma 1, lett-d-bis del d.l. n.5/2012, che recitava: “Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell’autorità del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell’Unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra, e che l’operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza”.