Con riferimento al Decreto Interministeriale del 2 aprile 2024 (che riconosce la possibilità di ottenere il credito di imposta di cui all’art. 1, dal comma 686 al comma 690, della legge di bilancio 2023 alle imprese che nel 2023 e 2024 hanno acquistato prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da altri circuiti post-consumo, ovvero hanno acquistato imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro), segnaliamo che dalle ore 12 del 1° dicembre 2025 fino alla stessa ora del 30 gennaio 2026 sarà attivo lo sportello per presentare le istanze di fruizione del credito d’imposta per l’acquisto di prodotti e imballaggi che provengono da materiali di recupero. Il contributo è rivolto alle imprese e prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel 2024, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 5 milioni di euro.
Le istanze dovranno avere ad oggetto esclusivamente le spese sostenute dalle imprese nel corso dell’anno 2024 e potranno essere presentate tramite la procedura informatica accessibile al seguente link.
Come previsto dal decreto 353 del 17 novembre 2025, tutte le istanze presentate nell’ambito dello sportello saranno valutate a prescindere dall’ordine temporale di presentazione dell’istanza.
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere trasmesse al seguente indirizzo e-mail: info.materialidirecupero@mase.gov.it oppure chiamando il numero 06 5722 5138 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.30.
Tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito del MASE, nella sezione “Bandi e Avvisi”.
Di seguito riportiamo i requisiti previsti dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 2 aprile 2024, per l’applicazione del credito di imposta rinnovato con la Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197).
1. Prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica devono soddisfare i seguenti requisiti:
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- Origine del rifiuto: da EER 15 01 02 “imballaggi in plastica” e 19 12 04 “Plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti”;
- Conformità dei materiali e relativa documentazione: i materiali impiegati dovranno essere conformi a una delle seguenti norme: UNI 10667 – 14, UNI 10667 – 16 o UNI 10667 – 17. Sarà quindi necessario richiedere al fornitore di MPS i rapporti di prova che attestino la conformità del materiale alle suddette norme;
- Contenuto di riciclato da post-consumo: minimo 30%;
- Certificazioni: certificazioni di prodotto rilasciate da enti accreditati nell’ambito di una schema di certificazione sul contenuto di riciclato (come Plastica Seconda Vita) o nell’ambito della verifica del contenuto di riciclato dichiarato in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 o, ancora, una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) conforme alla norma UNI EN ISO 15084 o alla norma UNI EN ISO 14025 e che riporti il contenuto di riciclato post-consumo;
2. Imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili devono soddisfare i seguenti requisiti:
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- Biodegradabilità e compostabilità secondo la norma UNI EN 13432
- Certificazioni: certificazioni che attestino la conformità alla norma UNI EN 13432: 2002 o alla norma EN 13432:2000.
Per imballaggi derivati dalla raccolta differenziata di carta, alluminio e vetro sarà necessario fornire una delle certificazioni previste per i prodotti in plastica di cui a punto 1), senza necessità di informazioni aggiuntive in merito ai materiali impiegati.
Ricordiamo che la certificazione Plastica Seconda Vita è compresa tra le certificazioni idonee a comprovare il contenuto di riciclato. Ricordiamo, inoltre, che i certificati emessi in conformità all’edizione corrente del disciplinare riportano sempre il contenuto di plastica riciclata da post consumo anche nel caso in cui il marchio ottenuto sia diverso da “PSV – da raccolta differenziata”.
Ricordiamo inoltre che, in merito ai prodotti ammissibili e alla documentazione di supporto, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica aveva pubblicato sul proprio sito una serie di FAQ. In particolare, la FAQ 1.3 afferma che il requisito del contenuto del 30% di riciclato e il requisito relativo alla conformità alle norme della serie UNI 10667 parti 14, 16 o 17 devono sussistere in via alternativa. Secondo questo approccio, qualsiasi prodotto contenente almeno il 30% di plastica da post consumo (quindi non più necessariamente plastiche miste) e dotato di certificazione Plastica Seconda Vita potrebbe essere ammesso al credito, previa valutazione ed eventuale accettazione da parte del Ministero delle domande pervenute.
Invitiamo pertanto tutti i soggetti interessati a valutare la posizione dei propri prodotti rispetto ai requisiti e a considerare la possibilità di partecipare al bando.
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.