CAM negli appalti pubblici: due sentenze rafforzano gli obblighi di conformità e verifica

Il Consiglio di Stato e il Tribunale amministrativo di Trento chiariscono gli obblighi delle stazioni appaltanti e delle imprese nell’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi.

Due recenti pronunce della giustizia amministrativa contribuiscono a chiarire le modalità di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli appalti pubblici, rafforzando il principio secondo cui i requisiti ambientali devono essere chiaramente individuati nei documenti di gara e la loro conformità adeguatamente dimostrata.

Con la sentenza n. 7148 del 28 settembre 2026, il Consiglio di Stato ha ribadito che le stazioni appaltanti sono tenute a recepire concretamente nei documenti di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dai CAM applicabili. Non è quindi sufficiente un generico richiamo al decreto ministeriale di riferimento, dovendo essere chiaramente individuati i requisiti ambientali e gli standard richiesti ai prodotti e ai servizi oggetto dell’appalto.

La successiva sentenza n. 163 del 30 settembre 2026 del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento affronta invece gli obblighi delle imprese partecipanti alle gare. I giudici hanno chiarito che, quando i requisiti CAM costituiscono specifiche tecniche essenziali dell’offerta, la relativa conformità deve essere dimostrata già in fase di partecipazione attraverso la documentazione tecnica richiesta. Eventuali carenze sostanziali non possono essere semplicemente rinviate alla fase di esecuzione del contratto o sanate successivamente.

Le due decisioni rafforzano dunque un principio fondamentale: l’applicazione dei CAM non può esaurirsi in un adempimento formale, ma richiede requisiti tecnici chiaramente definiti e strumenti di verifica attendibili.

Si tratta di un orientamento significativo anche per le numerose applicazioni delle materie plastiche interessate dai CAM, con particolare riferimento ai requisiti di contenuto di riciclato, riciclabilità e alle relative modalità di verifica.

Resta fermo che la documentazione necessaria a dimostrare la conformità, compreso l’eventuale ricorso a certificazioni, deve essere individuata sulla base delle disposizioni dei singoli decreti CAM e della documentazione di gara.

 

Per approfondimenti sui requisiti CAM applicabili ai prodotti in plastica e sulle relative modalità di verifica è possibile rivolgersi a IPPR – Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo.

 

Riferimenti: Consiglio di Stato, sentenza n. 7148/2026; TRGA Trento, sentenza n. 163/2026.